CONTO CONSUNTIVO
l’art. 18 del DI 44/01 “5. Il conto consuntivo è predisposto dal direttore (il DSGA) entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio di istituto.”